Il dibattito su un'imposta di successione e donazione "equa" ha acquisito nel 2025 una notevole intensità. A determinarlo concorrono, da un lato, la situazione fiscale e la connessa ricerca di fonti di entrata sostenibili e, dall'altro, un giudizio pendente dinanzi al Bundesverfassungsgericht di Karlsruhe, la cui decisione, politicamente attesa per l'autunno 2025, potrebbe nuovamente costringere il legislatore a intervenire. Sul piano contenutistico, lo spettro delle proposte va da correttivi mirati, come imposizioni minime sui grandi patrimoni aziendali o termini di mantenimento più lunghi, fino a cambiamenti di sistema, come una flat tax generalizzata, idea che per un certo periodo ha trovato sostenitori anche all'interno dei partiti, ma che alla fine non è stata recepita nei programmi elettorali o di partito. Il dibattito è alimentato anche da dati empirici aggiornati: nel 2024 sono stati accertati acquisti imponibili per circa 64,7 miliardi di euro, dai quali sono derivati 13,3 miliardi di euro di imposta sulle successioni e donazioni. Ciò conferma il ruolo centrale di franchigie e agevolazioni nella concreta pressione fiscale. Questa situazione spiega perché nelle riflessioni di riforma si intreccino considerazioni di politica distributiva e valutazioni legate alla competitività del sistema economico.
I. Quadro politico e costituzionale di partenza
Al centro dell'attuale discussione vi è la disparità di trattamento tra chi riceve patrimoni privati, capitali o immobili, e chi beneficia delle agevolazioni per il patrimonio d'impresa. Uno degli elementi scatenanti del dibattito è un ricorso costituzionale di un erede che ha ricevuto in successione un portafoglio titoli e che si ritiene svantaggiato rispetto alle ampie regole di esenzione previste per il patrimonio aziendale; si ipotizza che il Bundesverfassungsgericht possa pronunciarsi già nel 2025. Una simile decisione potrebbe, come nel 2014, avere effetti ben oltre il caso concreto. All'epoca il Bundesverfassungsgericht dichiarò parzialmente incompatibile con l'art. 3, comma 1, GG il privilegio del patrimonio aziendale nella sua configurazione di allora e impose al legislatore termini per una nuova disciplina; ne seguì la riforma entrata in vigore il 1° luglio 2016, che ridisegnò l'architettura delle esenzioni, in particolare per quanto riguarda i termini di mantenimento, i livelli occupazionali e la verifica del bisogno nei trasferimenti di entità molto elevata. In questo contesto, la prospettiva politicamente comunicata di una decisione nel 2025 aumenta la pressione a intervenire, anche perché le esigenze di finanza pubblica contribuiscono a orientare l'agenda e ogni modifica dell'imposta di successione coinvolge regolarmente il Bundesrat.
Nello spazio politico si confrontano attualmente due direzioni fondamentali: da un lato, un mutamento sistemico verso un'imposta uniforme intorno al 10 per cento, accompagnata dall'eliminazione pressoché totale delle agevolazioni, compresa l'esenzione per l'abitazione familiare utilizzata dal proprietario; dall'altro, correttivi incrementali all'interno del sistema esistente, come termini di mantenimento più lunghi, imposizione minima per grandi patrimoni aziendali e una gestione più rigorosa delle ipotesi di privilegio particolarmente generose. L'ipotesi della flat tax ha suscitato per un certo periodo simpatie in parti del governo, ma, considerati gli spostamenti di carico che comporterebbe, in particolare per gli eredi di imprese, non è stata inserita nel programma per le elezioni federali del 2025. L'Unione si mostra attualmente prudente e richiama i rischi per la competitività economica e l'occupazione; al tempo stesso, appare politicamente difficile giustificare un alleggerimento generalizzato a favore di grandi acquisizioni private. Il partner di coalizione sembra invece più aperto a un mutamento di sistema: si discute di un'imposizione minima effettiva per grandi patrimoni aziendali, incluse fondazioni familiari patrimoniali, nonché di modelli come una franchigia vitalizia o un tetto ereditario, che sostituirebbero l'attuale utilizzo periodico delle franchigie su base decennale e sottoporrebbero a tassazione più coerente gli acquisti eccedenti. Nel complesso, il consenso resta incerto, anche perché l'idea di una regionalizzazione dell'imposta sulle successioni incontra finora scarso sostegno a livello federale.
La base empirica del dibattito evidenzia la limitata rilevanza fiscale dell'imposta, ma mostra anche con chiarezza quanto franchigie ed esenzioni ne plasmino gli effetti distributivi: nel 2024 sono stati accertati acquisti imponibili per 64,7 miliardi di euro e imposte per 13,3 miliardi di euro. Queste grandezze spiegano perché le proposte di riforma si concentrino meno su un semplice aumento delle aliquote e più sulla struttura delle eccezioni, pur senza perdere di vista la fattibilità politica, specialmente con riguardo al privilegio per la casa familiare e alla successione d'impresa.
II. Diritto vigente in Germania
Il punto di partenza della tassazione successoria è l'inquadramento dell'acquirente in una delle tre classi fiscali previste dal § 15 ErbStG. Alla classe fiscale I appartengono coniugi e partner registrati, figli, compresi figli adottivi e figliastri, nonché altri discendenti come nipoti e pronipoti; vi rientrano inoltre genitori e nonni, ma solo nei casi di acquisto mortis causa. La classe fiscale II comprende invece fratelli e sorelle, nipoti collaterali, generi e nuore, suoceri e patrigni, nonché ex coniugi o ex partner registrati; genitori e nonni rientrano in questa classe per le donazioni tra vivi. La classe fiscale III comprende infine tutti gli altri acquirenti, ad esempio parenti più lontani, conviventi non registrati, amici o persone giuridiche. Sul piano sistematico è importante che la classe fiscale determini solo la tariffa; l'ammontare delle franchigie personali è disciplinato autonomamente dal § 16 ErbStG.
Le franchigie personali previste dal § 16 ErbStG garantiscono anzitutto una quota esente. Coniugi e partner registrati beneficiano di 500.000 euro; i figli, inclusi adottivi e figliastri, nonché i nipoti se il genitore è premorto, di 400.000 euro; i nipoti con genitori ancora in vita di 200.000 euro. Per genitori e nonni in caso di acquisto mortis causa la franchigia è di 100.000 euro; per tutti gli altri acquirenti è di 20.000 euro. Le donazioni effettuate dallo stesso disponente allo stesso beneficiario si sommano su un periodo di dieci anni; solo dopo tale termine la franchigia si rinnova.
Sull'acquisto imponibile residuo dopo la deduzione della franchigia si applica la tariffa progressiva del § 19 ErbStG. Le aliquote variano a seconda della classe fiscale: nella classe I vanno dal 7 al 30 per cento, nella classe II dal 15 al 43 per cento e nella classe III dal 30 al 50 per cento; il livello concreto dipende dall'entità dell'acquisto imponibile.
Un'esenzione oggettiva autonoma è prevista dal § 13, comma 1, nn. 4b e 4c ErbStG per la casa familiare. Gli acquisti mortis causa da parte del coniuge, del partner registrato e dei figli restano esenti se l'utilizzo diretto dell'immobile continua; per i figli l'esenzione è in linea di principio limitata a 200 metri quadrati di superficie abitabile. L'agevolazione è subordinata a un vincolo decennale: se l'utilizzo personale cessa entro tale periodo, ad esempio per vendita o locazione, l'esenzione viene di regola meno con effetto retroattivo.
Il patrimonio aziendale beneficia infine di regimi di esenzione nella forma dell'esenzione ordinaria dell'85 per cento e dell'esenzione opzionale del 100 per cento, entrambe subordinate a condizioni rigorose, tra cui periodi di mantenimento, requisiti relativi ai livelli occupazionali e limiti per il patrimonio amministrativo. Per trasferimenti di grande entità operano meccanismi di riduzione ed esame del bisogno: a partire da circa 26 milioni di euro l'esenzione si riduce, e intorno ai 90 milioni di euro diventa normalmente decisiva una verifica del bisogno. La prassi in questo settore è caratterizzata da complesse questioni di valutazione, ampi obblighi documentali e dal rischio di recupero d'imposta in caso di violazione delle condizioni.
In definitiva, coniugi e figli, appartenenti alla classe fiscale I, beneficiano normalmente di franchigie elevate e delle aliquote più favorevoli; in caso di successione si aggiunge la possibilità dell'esenzione per la casa familiare. I nipoti ricevono 200.000 o 400.000 euro, a seconda che il genitore sia premorto, e rientrano anch'essi nella classe I. Fratelli, cognati e soggetti simili della classe II, invece, si trovano di fronte a franchigie modeste, di regola 20.000 euro, e ad aliquote intermedie, sicché meritano particolare attenzione le pianificazioni anticipate in vita, come donazioni scaglionate o trasferimenti con riserva di usufrutto. Per tutti gli altri acquirenti della classe III si cumulano franchigie basse e aliquote elevate, accrescendo la necessità di pianificazione. Nella successione d'impresa, i regimi di esenzione possono produrre un alleggerimento sostanziale, ma la loro struttura condizionata richiede tempo sufficiente e un'accurata impostazione preventiva.
III. Diritto vigente in Italia
L'imposta italiana sulle successioni, a differenza del sistema tedesco, opera con aliquote fisse e franchigie personali determinate esclusivamente in base al grado di parentela. Per coniugi e parenti in linea retta, in particolare figli, si applica un'aliquota del 4 per cento sulla parte eccedente la franchigia di 1 milione di euro per ciascun beneficiario. I fratelli e le sorelle sono soggetti al 6 per cento con franchigia di 100.000 euro. Per parenti ulteriori fino al quarto grado e per taluni affini si applica il 6 per cento senza franchigia, mentre per tutti gli altri acquirenti l'aliquota è dell'8 per cento senza franchigia. In caso di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, la franchigia aumenta, indipendentemente dal grado di parentela, di 1,5 milioni di euro, cosicché l'imposta si applica solo sulla parte eccedente tale importo. Tali parametri sono consolidati nella prassi dell'Agenzia delle Entrate.
Di particolare rilievo pratico è il fatto che, accanto all'imposta di successione in senso proprio, nel caso di immobili ereditari sono sempre dovute l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale. In assenza di agevolazioni, esse si applicano in misura proporzionale, tipicamente pari al 2 per cento e all'1 per cento del valore imponibile, con un minimo di 200 euro ciascuna. Se ricorrono i presupposti "prima casa", vale a dire i requisiti di prima abitazione sul lato del beneficiario, entrambe le imposte si applicano in misura fissa di 200 euro ciascuna. Questa soluzione in misura fissa è espressamente riconosciuta nella prassi amministrativa e si applica, anche nelle successioni, a un immobile agevolato. Nella consulenza pianificatoria ciò significa che, già prima della gestione della successione, occorre verificare quale beneficiario soddisfi i requisiti "prima casa", così da limitare l'imposta ipotecaria e catastale a 200 più 200 euro. Talune categorie patrimoniali, come specifiche prestazioni assicurative o particolari regimi protettivi, seguono in Italia regole speciali; il loro trattamento dipende dal tipo di prodotto e dalla base normativa e va verificato caso per caso. Per i parametri fondamentali, tuttavia, vale il quadro sopra delineato in materia di aliquote, franchigie e imposte ipotecaria e catastale, inclusa l'agevolazione prima casa.
Sistematicamente, i due ordinamenti presentano quindi differenze significative: la Germania combina tariffe progressive con franchigie personali differenziate ed esenzioni oggettive, in particolare per la casa familiare a condizione di utilizzo diretto, mentre l'Italia prevede aliquote lineari con ampie franchigie per i familiari stretti; in compenso, sugli immobili si applicano imposte ulteriori di acquisizione, che però possono essere fortemente ridotte grazie all'agevolazione prima casa.
IV. Tassazione transnazionale
La localizzazione di singoli beni dell'asse ereditario, ad esempio un immobile situato in Italia, non determina di per sé l'assoggettamento all'imposta di successione tedesca. Il criterio decisivo è anzitutto quello personale: se al momento della successione il de cuius o l'acquirente hanno uno status di residente in Germania, cioè residenza o dimora abituale, si applica l'imposizione illimitata e quindi, in linea di principio, la tassazione mondiale dell'intero acquisto, indipendentemente dall'ubicazione dei singoli beni. Solo quando né il de cuius o il donante né il beneficiario sono residenti si ha imposizione limitata; in tal caso è assoggettato a imposta tedesca soltanto il cosiddetto patrimonio interno, ossia l'elenco tassativo previsto dal § 121 BewG, ad esempio immobili tedeschi o patrimonio aziendale tedesco. Le doppie imposizioni in presenza di imposizione illimitata possono essere attenuate tramite il credito d'imposta per imposte di successione estere, purché ricorrano i presupposti del § 21 ErbStG, inclusa la congruenza temporale e l'ubicazione del bene nello Stato estero interessato. Restano estranee a ciò le regole civilistiche sulla competenza e la scelta di legge previste dal regolamento europeo sulle successioni, che coordinano lo statuto successorio, non la tassazione.
V. Pianificare invece di subire
Usare strategicamente le franchigie. I trasferimenti in vita producono effetti solo entro il quadro legale previsto. Più attribuzioni dello stesso disponente allo stesso beneficiario vengono cumulate in un periodo di dieci anni; solo oltre tale termine le franchigie personali si rinnovano. In termini di pianificazione, ciò crea di regola una preferenza per donazioni scaglionate rispetto a un unico grande trasferimento, con la necessità di modellare ex ante volumi, tempi ed effetti di cumulo, inclusa la progressività tariffaria.
Strutturare correttamente la casa familiare. L'esenzione per la casa familiare è un privilegio potente ma rigorosamente condizionato. Essa opera in caso di successione a favore di coniugi, partner registrati e, in linea di principio fino a 200 metri quadrati, a favore dei figli. Condizione essenziale è la prosecuzione dell'utilizzo diretto, la cui cessazione entro dieci anni comporta normalmente la perdita retroattiva dell'agevolazione. Sul piano strategico occorre quindi decidere tempestivamente se il risultato desiderato sia più sicuro ed efficiente attraverso la successione o mediante un trasferimento in vita, eventualmente con riserva di usufrutto; in entrambe le varianti, utilizzo, superficie e documentazione devono essere gestiti in modo coerente.
Collocare correttamente l'immobile italiano. Nelle successioni che comprendono immobili in Italia, l'imposta ipotecaria e catastale determinano in misura rilevante il fabbisogno iniziale di liquidità. Senza agevolazioni si applicano il 2 e l'1 per cento, ciascuno con un minimo di 200 euro; se almeno un beneficiario soddisfa i requisiti prima casa, entrambe le imposte si applicano in misura fissa di 200 euro ciascuna. Nella prassi pianificatoria ciò significa verificare precocemente l'idoneità prima casa e strutturare di conseguenza l'attribuzione dell'immobile. Considerato inoltre il regime di autoliquidazione introdotto dal 1° gennaio 2025, la gestione di termini e procedure richiede particolare attenzione.
Pensare alla successione d'impresa in termini temporali. L'architettura delle agevolazioni per il patrimonio aziendale è vincolata a condizioni, in particolare periodi di mantenimento, obblighi relativi ai livelli occupazionali e limiti al patrimonio amministrativo. Nei grandi trasferimenti operano meccanismi di riduzione e verifica del bisogno, con soglie indicative intorno ai 26 e ai 90 milioni di euro, che impongono una pianificazione precoce e dettagliata. Valutazione d'impresa, eventuali trasferimenti anticipati, coinvolgimento societario dei co-partecipi e documentazione del rispetto delle condizioni richiedono mesi di preparazione, anche perché le riforme possono entrare in vigore in tempi brevi.
Integrare le situazioni cross-border. Nei casi transfrontalieri divergono i criteri di collegamento civilistici e fiscali. Il regolamento europeo sulle successioni coordina competenza, legge applicabile e certificato successorio europeo, ma non la tassazione. Quest'ultima resta affidata ai sistemi nazionali, tramite credito, esenzione o convenzioni contro la doppia imposizione. Sul piano pratico ciò comporta un'analisi in due fasi seguita da un coordinamento integrato: prima lo statuto successorio di diritto privato, inclusa l'eventuale scelta di legge, poi le conseguenze fiscali nello Stato di ubicazione e nello Stato di residenza, in particolare quanto alle condizioni per il credito d'imposta, al fine di evitare doppie imposizioni e rendere prevedibile la liquidità.